Ecumene

Martedì, 08 Gennaio 2008 01:05

Il divorzio nella tradizione ebraica (Pupa Garribba)

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Inizialmente era un contratto, nel quale la donna veniva trasferita dalla potestà del padre a quella del marito, ma entrambi i coniugi avevano quello che oggi si chiamerebbe «il diritto di recesso». In seguito, la donna ha acquisito una maggiore libertà (anche nella scelta del marito) e, col tempo, sempre più diritti e garanzie. Ma qualche problema resta anche oggi.

Il divorzio nella tradizione ebraica

di Pupa Garribba

Non ha senso parlare di divorzio secondo la tradizione ebraica senza un breve accenno al diritto ebraico da cui discende. Dal punto di vista giuridico il matrimonio si fonda su un contratto, in base al quale la donna è trasferita dalla potestà del padre a quella del marito – il padre «dà» e il marito «prende», con facoltà di entrambi di recedere dalla promessa di matrimonio. Col passare del tempo e con le mutate condizioni sociali, vari accomodamenti hanno permesso alla donna di esprimere la propria volontà anche prima delle nozze, se combinate dalla famiglia senza il suo consenso. Interessante in proposito l'esempio dei notai ebrei, che nel Cinquecento a Roma avevano coniato la formula «Non se amano e non se vonno bene», per sciogliere fidanzamenti sgraditi.

Il contratto di matrimonio (ketubah) – che dopo la pubblica lettura è consegnato alla madre della sposa a nozze concluse – chiarisce diritti e doveri dei coniugi secondo uno schema messo a punto dal diritto ebraico, salvo accordi diversi presi dalle parti. L'uso della ketubah – che risale ad antichissimi tempi in cui la donna era l’anello debole della coppia e quindi doveva essere difesa – si è dimostrato fondamentale per l’assunzione da parte dell'uomo di ben specificati obblighi durante il matrimonio, in caso di divorzio e morte. In sintesi, l’uomo ha dieci doveri verso la moglie, tra cui fornire gli alimenti, garantire un regolare rapporto sessuale, pagare le spese mediche, versare una somma di denaro in caso di divorzio o di morte e assicurare il diritto dei figli della donna ad ereditare la ketubah oltre alla loro parte di eredita. In cambio la donna garantisce il ricavato del suo lavoro, ogni oggetto trovato, l'eredita e l'interesse dei suoi beni perché il marito è il baal, il «padrone», non della sposa ma dell'utile della dote. Inoltre, per evitare forme di sfruttamento, già secondo antiche interpretazioni rabbiniche la moglie può dire al marito: «Non ricevo i tuoi alimenti e non lavoro per te».

Anche il divorzio (gerushim) si configura sotto forma di un contratto debitamente firmato da testimoni. La scrittura del documento (il get) avviene di fronte a tre rabbini consci dell'impossibilità di conciliazione della coppia, e convinti dell'opportunità di sciogliere un legame di fatto inesistente (già nel I secolo dell' e.v. le scuole di Hillel e Shammai mostravano nei loro pronunciamenti l'importanza di affrontare il problema). Il divorzio è sempre stato sottoposto a norme dettagliate, la cui osservanza permette di comprendere se la decisione è stata seriamente ponderata. Vale la pena di sottolineare che, se è necessario il mutuo con senso, solo il marito può concedere il divorzio; la moglie resta decisamente svantaggiata perché, al massimo, può presentare domanda di annullamento e richiedere il get anche di fronte al rifiuto del consorte.

Per scendere più in dettaglio, sono tre i casi in cui la donna può pretendere dal tribunale (bet din) un intervento nei confronti del marito; se quest'ultimo è affetto da malattie o difetti che lo rendano invincibilmente sgradito alla moglie; se ha violato o trascurato i suoi obblighi essenziali; in caso di insuperabile incompatibilità sessuale. In più, come ha scritto l'attuale rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni sulla rivista Hatikwa, «il dovere di procreare due figli nella legge ebraica spetta solo al marito; la donna può rifiutare, e se non si viene ad un accordo tra opposte volontà il matrimonio si scioglie». Per giungere al divorzio basta il mutuo consenso, senza chiedere l'intervento del bet din; quest'ultimo interviene in assenza di accordo tra le parti, per accertare il rispetto delle condizioni previste dalla legge ebraica e dalla ketubah. Il delicato compito del tribunale rabbinico è quello di valutare se vi siano le basi per costringere la donna a ricevere il get, o l'uomo a concederlo. Per difendere i diritti dell'elemento più debole della coppia. in genere la moglie, il tribunale può usare mezzi coercitivi nei riguardi del coniuge recalcitrante.

Vi è un caso, comunque, che anche il bet din più disponibile riesce difficilmente a risolvere: quello della agunah, donna vincolata al matrimonio dalla scomparsa del marito, ad esempio per ragioni belliche o per emigrazione. In questo caso la agunah non può divorziare, risposarsi e mettere al mondo figli legittimi, salvo l'attestazione di morte del coniuge fatta da autorevoli testimoni. Ultimamente alcune correnti dell'ebraismo hanno previsto un atto aggiuntivo alla ketubah, da cui risulti in anticipo la volontà di divorzio dell'uomo in caso di sparizione oltre ad un tempo determinato. A parte il dramma delle donne «vincolate», non sempre i «soggetti deboli» sono tutelati a dovere. Secondo l'Osservatorio internazionale per i diritti delle donne ebree, soprattutto in Israele sono numerosi i casi di mariti che tentano di barattare il divorzio con il ritiro della denuncia per maltrattamenti; o di uomini violenti che riescono ad ingraziarsi il bet din invocando «l'armonia familiare», per evitare lo scioglimento del matrimonio.

(da Confronti, gennaio 2006, p. 22)

Letto 13163 volte Ultima modifica il Venerdì, 30 Marzo 2012 13:49
Fausto Ferrari

Religioso Marista
Area Formazione ed Area Ecumene; Rubriche Dialoghi, Conoscere l'Ebraismo, Schegge, Input

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