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Lunedì, 12 Dicembre 2011 09:08

I Patti Lateranensi

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I Patti Lateranensi

 

Il 1870 fu per la Santa Sede un anno decisivo. Il 20 settembre l'esercito italiano entrava in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così la fine dello Stato Pontificio. Il Papa perse il potere temporale, che durava dall'anno 756.

Per mille e centoquattordici anni, infatti, il Pontefice, oltre ad essere Capo della Chiesa (potere spirituale), era stato anche Capo dello Stato (potere temporale) di un territorio che si estendeva su un'ampia parte dell'Italia centrale. La perdita del potere temporale fu un bene o un male per il Papa? Certamente il potere temporale aveva creato non poche difficoltà all'azione dei Pontefici: i Papi erano stati spesso costretti a sacrificare la propria missine religiosa per privilegiare i compromessi e alleanze politiche, in quanto Capi di Stato, erano tenuti a rispettare. Perciò la fine del potere temporale ebbe sicuramente una conseguenza positiva: il Papato cessò di essere un'autorità politica per divenire gradualmente un'autorità morale.

Una delle clausole dell'armistizio lasciava al papa la sola zona dei palazzi vaticani, dove Pio IX si rinchiuse sdegnato. L'anno seguente il Parlamento approvò con una legge ordinaria la c.d. Legge delle Guarentigie, che in via unilaterale riconosceva:

- l'inviolabilità dei palazzi del Vaticano e del Laterano;

- una rendita annua a favore della Chiesa;

- l'indipendenza delle gerarchie ecclesiastiche dallo Stato italiano.

La legge delle guarentigie tuttavia non fu mai accettata dal Pontefice in quanto non offriva garanzie di stabilità. Il legislatore italiano, infatti, in qualunque momento avrebbe potuto modificare o abrogare questa legge con altra legge ordinaria.

Pio IX proprio per manifestare concretamente il proprio dissenso rispetto alla legge delle "guarentigie" vietò ai fedeli di partecipare alle elezioni politiche e ad altre pubbliche manifestazioni (non expedit).

La frattura tra Stato e Chiesa si ricompose l'11 febbraio del 1929, quando il capo del governo italiano di allora, Benito Mussolini, e il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri – in rappresentanza della Santa Sede – stipularono nel Palazzo del Laterano, l'accordo tra Santa Sede e Stato italiano, disciplinante l'attività ecclesiastica all'interno dello Stato stesso, e che per il luogo in cui furono sottoscritti, furono chiamati appunto, Patti Lateranensi. Si tratta di un trattato internazionale, che in quanto tale ha bisogno di un ordine d'esecuzione, che si è avuto con la Legge 810/1929.

 

Gli Accordi del Laterano costituiscono per il diritto ecclesiastico italiano una vera svolta. Si ripropone, infatti, attraverso lo strumento concordatario, quella contrattazione bilaterale che era stata interrotta nella seconda metà del sec. XIX, ma che sarà recepita nella Costituzione italiana.

I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti:

• il Trattato, che risolveva la questione dello stato territoriale della Chiesa riconoscendo la sovranità del Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, esteso su un territorio di 0,44 kmq all'interno della città di Roma;

• il Concordato, (quarantacinque articoli e una premessa) regolava i rapporti tra la Chiesa e lo Stato e poneva le condizioni della religione in Italia; detto Concordato è stato nel 1984 modificato dall'Accordo di Villa Madama;

• la Convenzione finanziaria, che liquidava le pendenze economiche fra le due parti, mediante un cospicuo versamento da parte del governo italiano e la cessione di una congrua quantità di titoli azionari quale indennizzo dei danni subiti dalla Santa Sede con l'annessione degli Stati ex pontifici all'Italia e la conseguente liquidazione di gran parte dell'asse patrimoniale ecclesiastico.

I punti qualificanti del Concordato del 1929 furono:

- riconoscimento della religione cattolica quale religione di Stato (art. 1 Trattato);

- una serie di privilegi per gli enti ecclesiastici (artt. 3, 4 e 7);

- preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci e giuramento di fedeltà allo Stato italiano dei Vescovi (artt. 19-23);

- riconoscimento, da parte dello Stato, dei provvedimenti emanati dall'autorità ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici (art. 5 e 23 del Trattato);

- particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici (art. 29);

- intervento finanziario a favore del clero, la c.d. congrua (art. 30);

- riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici delle relative cause (art. 34);

- insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le università, considerato "fondamento e coronamento" dell'istruzione pubblica (art 36).

La conciliazione tra Chiesa e Stato italiano fu accolta e confermata dalla Costituzione repubblicana del 1948: l'art. 7 dichiara infatti testualmente: "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi».

 

Salvo Celeste

Leggi il Testo del Trattato: Inter Sanctam Sedem Et Italiae Regnum Conventiones Initae Die 11 Februarii 1929


Letto 4428 volte Ultima modifica il Lunedì, 03 Novembre 2014 14:07

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