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Lunedì, 09 Marzo 2009 22:16

“Ddl Sicurezza” e immigrazione:non solo medici-spia

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Ddl Sicurezza” e immigrazione:non solo medici-spia

di Gabriele Russo
(Comunità Roma 15 del MASCI)

 

Il voto del Senato per abolire l’art. 35 comma 5 del T.U. sull’Immigrazione (esplicito divieto ai sanitari di denunciare un clandestino che si fosse rivolto loro per questioni di salute) ha suscitato vivaci proteste ma ha focalizzato l’attenzione mediatica solo un aspetto dell’intero nuovo impianto legislativo in materia di immigrazione. Ora il provvedimento “DDL Sicurezza” (Disegni di Legge n. 733, 242, 391 e 583 in materia di sicurezza pubblica) attende di essere discusso alla Camera dei Deputati (con la sigla A.C. 2180), ma è importante che sia prima compreso, e per tempo discusso, tra coloro che dicono di appartenere alla cosiddetta “società civile”.

Ecco dunque una sintesi degli altri provvedimenti, i più significativi, approvati dal Senato:

1) Obbligo di verifica da parte degli uffici comunali delle condizioni igienicosanitarie dell'alloggio, ai fini dell'iscrizione anagrafica.
Una norma nuova anche per gli italiani, che con difficoltà si vede connessa ad esigenze di sicurezza, salvo presupporne l’applicazione soprattutto nei confronti di immigrati che, troppo spesso e non per scelta, dispongono di alloggi di fortuna non propriamente e non sempre in condizioni adeguate.

2) Obbligo di dimostrazione di idoneità abitativa ai fini del ricongiungimento.
Lo straniero deve non solo dimostrare la disponibilità di un alloggio, ma deve anche dimostrarne la abitabilità, chiedendo il rilascio di un certificato al Comune o alla ASL. Fino ad ora, la certificazione veniva chiesta solo in caso di “Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (la vecchia Carta di Soggiorno) che ha validità illimitata.

3) Obbligo di dimostrazione di possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito ai fini del ricongiungimento di un minore con un genitore naturale.
Si noti che ad oggi, assecondando il principio di massima tutela del minore, in caso di ricongiungimento di un bimbo straniero con un suo genitore naturale, padre o madre, il nulla-osta all’ingresso viene concesso immediatamente, mentre il possesso dei requisiti deve essere dimostrato entro un anno dall’ingresso in Italia.

4) Soppressione del silenzio-assenso ai fini del rilascio del nulla-osta in caso di ricongiungimento familiare.
Con la cancellazione, viene di fatto meno l’immediata tutela del diritto all'unita' familiare che, nel nostro paese, ma solo a parole, sembrava essere riconosciuta come suprema. E’ una risposta assai superficiale all’inefficienza delle Prefetture che, salvo poche pregevoli eccezioni, impiegano mesi, talvolta più di un anno, per avviare le pratiche di concessione del visto di ingresso.

5) Introduzione di una sorta di patente di integrazione a punti.
Il rilascio del permesso di soggiorno dovrebbe essere condizionato al rispetto da parte dello straniero di specifici “obiettivi di integrazione” articolati per crediti in una scheda. A parte la difficoltà di applicazione pratica - nulla si dice circa la natura e la misura degli obiettivi - l’integrazione qui sembra dovere essere un impegno solo dello straniero. Comunque, esaurito il bonus, lo straniero e' espulso.

6) Tassa per rilascio e rinnovo di ogni permesso di soggiorno.
Oggi lo straniero, anche solo per cambiare domicilio (cosa frequente per molte badanti) paga circa 85 euro. Con la nuova legge gli sarà concesso di versare 200 euro per ogni istanza, a meno che non sia per motivi familiari, che andranno su un fondo del Min. Interni per i rimpatri e per non ben definiti programmi di cooperazione.

7) Test di conoscenza dell'italiano per il rilascio di Carta di Soggiorno,
che può essere richiesta dallo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno 5 anni. Un test di lingua, a parte suggestioni di sapore nazionalistico, appare solo un ulteriore ostacolo burocratico per gente che vive in Italia già da molti anni.

8) Necessita' di esibizione del permesso di soggiorno per gli atti di stato civile e l’accesso ai pubblici servizi,
per esempio atti di nascita o di matrimonio e iscrizione scolastica. Il provvedimento che, se confermato, avrebbe forse le conseguenze più gravi per l’immigrato senza titolo di soggiorno.
Uno scorcio alla casistica: viene introdotto il divieto di celebrazione del matrimonio in Italia per la persona straniera irregolarmente presente, quindi anche per quella italiana che intenda sposarla. Sarebbe stato sufficiente accontentarsi di aver introdotto maggiore severità nell’iter per il riconoscimento del titolo al soggiorno a seguito di matrimonio con un italiano (2 anni di convivenza invece di 6 mesi). Per citare un altro esempio, resterebbe impedito ad un clandestino il riconoscimento di paternità di un bimbo nato su suolo italiano, anche se il bimbo fosse regolarmente soggiornante. Infine, ma non ultimo, la norma aprirebbe una breccia sia sul fronte delle iscrizioni scolastiche, rese oggi possibili anche a figli di clandestini, sia in tema di assistenza obbligatoria da parte del Sistema Sanitario Nazionale, il cosiddetto “tesserino STP”.

9) Introduzione della reclusione da 2 a 6 anni per il clandestino già soggetto a decreto di espulsione e trovato sul territorio italiano.
Non c’è discrimine tra delinquente e colf: galera per tutti. La norma varrebbe dunque sia per lo straniero condannato per stupro sia per qualunque immigrato controllato per caso da un pubblico ufficiale, particolarmente diligente nel proteggere lo Stato dall’esercito di pericolose badanti e minacciosi operai impegnati a sostenere la nostra economia in cambio di “lavoro nero”.

10) Rifiuto del permesso di soggiorno anche in seguito a condanne non definitive.
La norma riguarda reati gravi ma è diretta anche ai (pericolosissimi) “vu cumprà” che vendono sulla strada prodotti contraffatti. Comunque, anche i bambini sanno che ogni cittadino è innocente fino a che non risulta condannato in tre gradi di giudizio. Perciò, un’altra norma di evidente discriminazione che risponde con l’indifferenza all’inefficienza del nostro sistema giudiziario.

11) Possibilita', per l'ente locale, di avvalersi di associazioni di cittadini per cooperare al presidio del territorio.
Come dire: via libera alle ronde, con i complimenti del Sindaco: un bel messaggio di dialogo, integrazione e pacificazione! Il legislatore si è tuttavia premurato di specificare che i cittadini in associazione sono “non armati”.

 

Come noto, all’approvazione del provvedimento in Senato è seguito un decreto legge del governo (cosiddetto) “anti-stupro” che ha prolungato i termini massimi di detenzione in un CIE (Centro di identificazione ed Espulsione) dello straniero in via di espulsione ed ha introdotto le ronde cittadine.

Poiché la prima proposta, anche se in termini molto più severi, era stata già bocciata in Senato, si resta autorizzati a sperare che, nell’attuale Parlamento, siano possibili maggioranze trasversali che si compongano più su questioni di coscienza che su schieramenti di partito.

In linea generale, si tratta di un intervento di generalizzato irrigidimento di tutta la normativa relativa al regolare soggiorno dello straniero e di sostanziale inasprimento dei provvedimenti nei confronti dei clandestini, indipendentemente dal loro coinvolgimento in fatti delittuosi.

Alcuni esperti hanno già sollevato dubbi di costituzionalità su alcune delle norme contenute nel Disegno di Legge. Tuttavia, non è necessario essere giuristi per nutrire fondatissimi dubbi sulla reale efficacia di un intervento basato esclusivamente sulla repressione e chiaramente fondato sull'odiosa associazione mentale tra criminalità e immigrazione, un’equivalenza che lo stesso presidente della Camera On. Fini ha voluto espressamente condannare in un suo intervento pubblico del 20 febbraio.

Mentre si è mostrata tempestività nell’individuare e approvare misure di carattere fortemente repressivo, non è stata posta alcuna attenzione allo snellimento delle pratiche di ingresso e rilascio dei permessi, per le quali l’immigrato è “de facto” ostaggio delle burocrazie prefettizie. Inoltre, malgrado un pronunciamento di tutte forze politiche, non è stato messo in agenda del Parlamento nessun provvedimento che attivi processi di reale integrazione interculturale, per affrontare e risolvere in maniera radicale i conflitti sociali che possono originarsi dall’immigrazione.

 

Il testo dell’intero provvedimento può essere consultato sul sito del Senato, al link:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=302495

Letto 1751 volte Ultima modifica il Mercoledì, 24 Marzo 2010 17:46

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