Ecumene

Martedì, 03 Agosto 2004 21:36

Mudawwana. Il nuovo codice di famiglia marocchino

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Il re del Marocco Muhammad VI, nel mese di ottobre 2003, in occasione dell'apertura dell'anno legislativo, ha reso pubblico il nuovo testo del codice di famiglia. L'intervento del re ha sbloccato i lavori della commissione preposta che erano giunti ad una empasse. La notizia ha avuto vasti echi sia sui giornali di lingua araba, sia su quelli europei, ma è stata ignorata dalla stampa italiana.

La nuova Mudawwana è una vera e propria rivoluzione: per la prima volta in un paese musulmano la moglie non deve più obbedire al marito, ma “la famiglia è posta sotto la responsabilità congiunta degli sposi.”

Il nuovo codice non è visto come miglioramento solo dello statuto della donna, ma come ha detto il re “si preoccupa di eliminare l'iniquità che pesa sulle donne, di proteggere i diritti dei minori e di preservare la dignità dell'uomo".

Nei paesi musulmani il diritto di famiglia è trattato in testi separati dal codice civile, e affonda le sue origini nel testo cranico poiché i versetti “legislativi” riguardano soprattutto la famiglia e l'eredità. Le soluzioni adottate dai vari paesi sono però molto diverse, per esempio la poligamia è autorizzata nei paesi del Golfo, altri la limitano a due mogli, in Tunisia è proibita.

Il resto dei cambiamenti proposti si basano sul diritto islamico: vengono adottate prescrizioni delle varie scuole giuridiche, in particolare la malikita seguita in Marocco, e sull'igtihâd.

La tutela della donna (wilaya) diviene un diritto della donna maggiorenne, in pratica non ha più bisogno di un tutore maschio (wali) per sposarsi.

L'età del matrimonio è per entrambi fissata a 18 anni, può essere abbassata su intervento del giudice.

La custodia del figlio è portata a 15 anni equiparandolo alla figlia, poi possono scegliere con chi vivere.

Il ripudio è strettamente vincolato, viene abolito quello triplice, e la poligamia viene resa quasi impossibile, appoggiandosi al testo coranico in cui si dice di prestare le stesse attenzioni nei confronti delle varie mogli. In realtà come nell’attuale codice la poligamia è limita a due mogli, il marito la deve informare della sua volontà di prenderne un’altra. La moglie nell'atto di matrimonio può far includere una clausola che impedisce al marito di imporle una seconda moglie o il decadimento del matrimonio, se non è rispettata.

La separazione è possibile solo davanti al giudice.

Fermo restando il principio della separazione dei beni, di origine coranica, gli sposi possono decidere l'amministrazione congiunta dei beni acquisiti dopo il matrimonio.

La paternità può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia stato possibile sposarsi per cause di forza maggiore.

Per quanto riguarda l'eredità i nipoti sono equiparati, il figlio da parte di madre eredita dal nonno nella stessa percentuale del figlio del figlio come è stabilito nel Corano.

Il re ha sottolineato anche che bisogna “rinforzare i meccanismi di riconciliazione e d'intermediazione, facendo intervenire la famiglia e il giudice.” A questo proposito ha dato disposizione al ministro della Giustizia di disporre nei tribunali, in tempi brevi, di locali riservati alle problematiche familiari e di preparare personale qualificato affinché il nuovo codice non rimanga lettera morta ma sia pubblicizzato e applicato.

Letto 6398 volte Ultima modifica il Domenica, 26 Giugno 2011 12:51
Fausto Ferrari

Religioso Marista
Area Formazione ed Area Ecumene; Rubriche Dialoghi, Conoscere l'Ebraismo, Schegge, Input

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