L'essenziale non è nel raccolto, l'essenziale è nella semina, nel rischio, nelle lacrime. La speranza non è nel riso e nella pienezza. La speranza è nelle lacrime, nel rischio e nel loro silenzio.
Da tempo era avvertita l’esigenza di una “revisione” del Concordato del 1929 la cui inadeguatezza e il cui anacronismo si erano manifestati a seguito della promulgazione, nel 1948, della Costituzione della Repubblica e del Concilio Ecumenico Vaticano II (1960-1964).
Nell’ottobre del 1976 sia lo Stato italiano che la Santa Sede provvedevano a nominare due distinte commissioni paritetiche con l’incarico di stendere una bozza di revisione del Concordato.
Il 1870 fu per la Santa Sede un anno decisivo. Il 20 settembre l'esercito italiano entrava in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così la fine dello Stato Pontificio. Il Papa perse il potere temporale, che durava dall'anno 756.
Nel corso dei secoli il Nuovo Testamento è stato usato per giustificare la costruzione della pace ma anche le crociate, sia il pacifismo sia la brutalità.
Sotto il profilo soggettivo, la libertà di fede religiosa, garantita dall'articolo 19 della Costituzione, consiste nel diritto di tutti gli individui di "professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di darne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume".
La libertà religiosa può definirsi più in generale come la libertà, garantita dallo Stato a ogni individuo, di scegliere la propria credenza in fatto di religione.
Il Diritto Ecclesiastico può essere definito come l'insieme delle norme giuridiche che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertà e di eguaglianza religiosa, disciplinano i rapporti dello Stato con la Chiesa Cattolica nonché con le confessioni religiose diverse dalla cattolica c.d. culti acattolici.
Parte degli studiosi preferiscono fornire una definizione più generica del diritto ecclesiastico descrivendolo come quel settore dell'ordinamento giuridico che disciplina il fenomeno religioso.